Dopo il pensionamento
Al momento della maturazione dei requisiti per poter andare in pensione e con almeno 5 anni di iscrizione ad un Fondo Pensione, è possibile accedere alla pensione complementare.
L’ammontare della prestazione pensionistica complementare dipende principalmente da tre fattori:
- dall’importo dei contributi versati nel tempo sulla propria posizione,
- dagli anni di anzianità d’iscrizione al Fondo,
- dai rendimenti realizzati nel tempo dalla gestione.
La prestazione può essere fruita sia in forma di capitale (nel rispetto dei limiti fissati dalla legge le somme accantonate vengono erogate con un unico versamento al momento della pensione), sia in rendita vitalizia (ovvero la trasformazione del capitale in forma di pensione periodica).
La rendita vitalizia viene determinata applicando al capitale i “coefficienti di conversione”, che non sono altro che la trasformazione in valore percentuale della speranza di vita della popolazione e quindi degli anni stimati di percezione della rendita. Questo valore aumenta all’aumentare dell’età della persona in quanto presumibilmente la rendita dovrà essere corrisposta per minor tempo.
Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari che possono essere scelte al posto della rendita vitalizia:
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Rendita a durata definita
Il montante accumulato viene convertito in una rendita che sarà erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell’aspettativa di vita dell’aderente al momento della richiesta. L’erogazione della rendita cesserà al termine del periodo stabilito, indipendentemente dalla sopravvivenza del beneficiario. -
Prelievi liberamente determinabili
Sono la soluzione più flessibile: l’aderente può scegliere quando e quanto prelevare, senza superare il tetto massimo previsto dalla normativa, che è pari alle somme che sarebbero state erogate in caso di scelta della rendita a durata definita.
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Erogazione frazionata del montante accumulato (disponibile dal 31 ottobre 2026)
Il montante accumulato viene versato in rate periodiche nell’arco di un periodo di tempo scelto liberamente dall’aderente, nel rispetto del limite minimo di cinque anni fissato dalla normativa.
Come previsto dall'autorità di Vigilanza, Fondsara sta adeguando le proprie procedure per essere in grado di iniziare a erogare le nuove prestazioni.
Nel frattempo, il Fondo sta raccogliendo le richieste di rendita a durata definita e di prelievo libero. Possono fare domanda i lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione obbligatoria e che sono iscritti a un fondo pensione da almeno 5 anni. Non appena l'adeguamento sarà completato, (l’operazione si concluderà entro il 31 dicembre 2026), il Fondo invierà una comunicazione specifica agli iscritti e avvierà l’erogazione delle prestazioni di chi ne abbia fatto richiesta.
L’aderente può richiedere la prestazione in capitale per un massimo del 50% della posizione accantonata e percepire la quota residua in forma di: rendita vitalizia oppure rendita a durata definita o prelievi liberamente determinabili.
La prestazione può essere percepita per il 100% in forma di capitale solamente nei seguenti casi:
- quando l’importo della rendita vitalizia spettante (calcolata convertendo il 70% del montante finale disponibile accumulato al momento della richiesta) risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS;
- sempre nel caso in cui l’aderente ha un’iscrizione a Previdenza Complementare antecedente al 29/04/1993 (cosiddetti “vecchi iscritti”). Per l’erogazione della pensione complementare sotto forma di rendita, il Fondo si avvale della convenzione stipulata con Sara Vita.
È comunque lasciata all’aderente la facoltà di decidere il momento di fruizione della prestazione, che non deve necessariamente coincidere con la percezione della pensione obbligatoria a carico degli istituti previdenziali di legge.
Tassazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. La ritenuta è operata solo sui contributi versati che hanno goduto di deduzione in fase in di accumulo. Sono esenti quelli che hanno già subito la tassazione durante tale fase.
Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. Di seguito le tipologie di tassazione previste per le somme accantonate dal 01 gennaio 2007:
| Tipo Prestazione | Motivo | Contributi versati |
|---|---|---|
| Capitale | pensionamento | aliquota variabile tra il 15% e il 9%* |
| Rendita vitalizia, Rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili | pensionamento | aliquota variabile tra il 15% e il 9%* |
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Erogazione frazionata del montante accumulato (disponibile dal 31 ottobre 2026) |
pensionamento |
aliquota variabile tra il 20% e il 15%** |
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* l’aliquota iniziale del 15% viene ridotta è ulteriormente riducibile dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno d’iscrizione sino al minimo del 9% **l’aliquota iniziale del 20% viene ridotta dello 0,25% per ogni anno successivo al quindicesimo anno d’iscrizione sino al minimo del 15% |
I montanti erogati afferenti al periodo antecedente al 01 gennaio 2007 hanno un regime di tassazione diverso a seconda del tipo di prestazione richiesta ed allo status d’iscrizione ovvero se si è vecchi o nuovi iscritti. (Schema Fiscalità)